Art. 1
In vigore dal 19 feb 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduto il testamento segreto in data 7 novembre 1884, col quale la signora Franzi Rosa, ora defunta, dopo predisposti diversi legati a favore di nipoti ed alla domestica, ha nominato erede di tutte le sue sostanze la congregazione di carità di Intra (Novara) per la fondazione di un orfanotrofio maschile da denominarsi col nome della benemerita fondatrice;
Veduta la domanda della detta congregazione di carità, e gli atti corrispondenti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare la eredità Franzi, composta di beni mobili ed immobili e l'erezione in ente morale del succitato orfanotrofio, e ritenuto che avendo l'eredità medesima un valore di circa lire 125,000 il nuovo istituto possiede i mezzi necessari per raggiungere il suo fine;
Veduta la deliberazione 25 novembre decorso della deputazione provinciale di Novara;
Sentito l'avviso del consiglio di Stato;
Vedute le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La congregazione di carità di Intra è autorizzata ad accettare l'eredità a suo favore disposta dalla fu Rosa Franzi per la fondazione in quel comune di un orfanotrofio a vantaggio degli orfani poveri maschi per alimentarli ed avviarli alle arti e mestieri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-01-07;1989#art-1