Art. 2
In vigore dal 4 feb 1886
È approvato lo statuto organico dell'asilo medesimo in data 21 novembre 1885, previa aggiunta all'articolo 6 di una disposizione così concepita:
«Il cassiere è obbligato a prestare idonea cauzione ai termini della legge sulle opere pie.»
Lo statuto stesso, composto di ventidue articoli, sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1885.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1886.
Reg. 146. Atti del Governo a f. 133. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
DEPRETIS.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-12-13;1976#art-2