Art. 1

In vigore dal 4 feb 1886
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda del consiglio comunale e della amministrazione del Monte frumentario di Castelspina (Alessandria), di cui nelle rispettive deliberazioni 27 e 29 settembre 1882 per la trasformazione di detto istituto in un asilo infantile; Visto lo statuto organico dello stesso asilo; Visti gli atti relativi alla domanda dai quali risulta che il nuovo istituto tra la rendita derivante dal Monte frumentario e il prodotto di una sottoscrizione, può fare assegnamento per cinque anni almeno sopra un attivo di lire 820 annue; Visto il voto della deputazione provinciale; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il Monte frumentario di Castelspina è trasformato in un asilo infantile, il quale è costituito in ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-12-13;1976#art-1

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