Art. 1
In vigore dal 4 feb 1886
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda del consiglio comunale e della amministrazione del Monte frumentario di Castelspina (Alessandria), di cui nelle rispettive deliberazioni 27 e 29 settembre 1882 per la trasformazione di detto istituto in un asilo infantile;
Visto lo statuto organico dello stesso asilo;
Visti gli atti relativi alla domanda dai quali risulta che il nuovo istituto tra la rendita derivante dal Monte frumentario e il prodotto di una sottoscrizione, può fare assegnamento per cinque anni almeno sopra un attivo di lire 820 annue;
Visto il voto della deputazione provinciale;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il Monte frumentario di Castelspina è trasformato in un asilo infantile, il quale è costituito in ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-12-13;1976#art-1