Art. 1
In vigore dal 25 dic 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda dell'amministrazione dell'asilo infantile di Bassignana (Alessandria) per la costituzione in ente morale del pio istituto e per l'approvazione del relativo statuto organico;
Visti gli atti relativi alla domanda, dai quali risulta che l'asilo stesso dispone dell'annua rendita di lire 1800;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile di Bassignana è costituito in ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-11-09;1927#art-1