Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 dic 1885
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda dell'amministrazione dell'asilo infantile di Bassignana (Alessandria) per la costituzione in ente morale del pio istituto e per l'approvazione del relativo statuto organico; Visti gli atti relativi alla domanda, dai quali risulta che l'asilo stesso dispone dell'annua rendita di lire 1800; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile di Bassignana è costituito in ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-11-09;1927#art-1