Art. 2

In vigore dal 13 giu 1885
L'amministrazione del predetto orfanotrofio è affidata alla locale congregazione di carità la quale dovrà presentare entro breve termine lo statuto organico dell'orfanotrofio medesimo alla Nostra approvazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1885. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 23 aprile 1885. Reg. 141. Atti del Governo a. f. 114. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. E. PESSINA. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-09;1660#art-2

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