Art. 1

In vigore dal 13 giu 1885
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduto il testamento pubblico 5 gennaio 1877, rogato dal notaio Fedele Cavallo con cui il fu sacerdote Giovanni Lanzilotti dopo di aver lasciate eredi universali dell'usufrutto le sorelle germane con diritto di accrescimento nel caso di morte, volle che la sua sostanza venga destinata per l'impianto di un orfanotrofio femminile nel comune di Carovigno; Veduto che la sostanza ammonta complessivamente a lire 48,055; Veduto che a comporre la commissione amministratrice dell'opera pia il testatore chiamò il vice-pretore locale come presidente e due membri nelle persone del parroco e del sindaco pro tempore, aggiungendo però che se per legge non può valere detta commissione allora l'opera pia da esso fondata debba essere amministrata dalla congregazione di carità; Veduta la domanda della predetta commissione designata in primo luogo dal fondatore ad amministrare l'orfanotrofio e per il riconoscimento giuridico dell'orfanotrofio e per essere autorizzata ad accettare la succitata eredità; Veduto l'articolo 14 del regio decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario il quale esclude che il vice-pretore come funzionario dell'ordine giudiziario possa far parte della predetta amministrazione; Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862; Udito l'avviso del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo . È eretto in corpo morale l'orfanotrofio femminile fondato in Carovigno (Lecce) dal fu sacerdote Giovanni Lanzilotti ed è autorizzato il medesimo ad accettare l'eredità in suo favore disposta col testamento sopracitato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-09;1660#art-1

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