Art. 4
In vigore dal 15 nov 1884
Per gli Istituti ai quali non sono sufficienti i versamenti predetti si supplirà coi fondi del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 2 ottobre 1884.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-02;2725#art-4