Art. 4

In vigore dal 15 nov 1884
Per gli Istituti ai quali non sono sufficienti i versamenti predetti si supplirà coi fondi del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 2 ottobre 1884. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
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