Art. 3
In vigore dal 15 nov 1884
A datare dallo stesso giorno, le provincie ed i comuni cui spettano verseranno nelle casse dello Stato gli attuali stanziamenti comunali e provinciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-02;2725#art-3