Art. 2

In vigore dal 17 ott 1884
Alla tabella B del ruolo organico pel personale dei Convitti nazionali, approvato col Nostro decreto 22 dicembre 1881, n. 581 septies (Serie 3ª), sono aggiunti: Un rettore, collo stipendio di lire 1200 (oltre lo stipendio come preside); Un censore, con lo stipendio di lire 2800; Un direttore spirituale, collo stipendio di lire 2000; Un economo, collo stipendio di lire 2600; Tre istitutori, collo stipendio ciascuno di lire 1700; Tre istitutori, collo stipendio ciascuno di lire 1500; Quattro istitutori, collo stipendio ciascuno di lire 1300. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 4 settembre 1884. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
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Art. 2 Con il quale il Convitto provinciale di Benevento e' mutato in Convitto nazionale e annesso al Regio Liceo ginnasiale di Benevento. — Testo vigente | Portale Normativo