Art. 2
In vigore dal 17 ott 1884
Alla tabella B del ruolo organico pel personale dei Convitti nazionali, approvato col Nostro decreto 22 dicembre 1881, n. 581 septies (Serie 3ª), sono aggiunti:
Un rettore, collo stipendio di lire 1200 (oltre lo stipendio come preside);
Un censore, con lo stipendio di lire 2800;
Un direttore spirituale, collo stipendio di lire 2000;
Un economo, collo stipendio di lire 2600;
Tre istitutori, collo stipendio ciascuno di lire 1700;
Tre istitutori, collo stipendio ciascuno di lire 1500;
Quattro istitutori, collo stipendio ciascuno di lire 1300.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 4 settembre 1884.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-09-04;2681#art-2