Art. 1
In vigore dal 17 ott 1884
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto che il Consiglio provinciale di Benevento, con deliberazione del 23 di luglio 1884 approvò la conversione di quel Convitto provinciale in nazionale, dando alla Deputazione la facoltà di trattare e conchiudere col Governo per metterla in atto;
Veduta la convenzione stipulata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la provincia di Benevento in data 22 agosto 1884, per la quale la detta conversione avrà effetto dal 1° del prossimo ottobre, senza verun nuovo onere per le finanze dello Stato;
Veduto l'art. 13 della legge-decreto 10 febbraio 1861 del Nostro luogotenente per le provincie napoletane, il quale dispone che ogni provincia sarà dotata d'uno stabilimento d'istruzione (secondaria classica), tanto di primo, quanto di secondo grado, con Convitto annesso;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A far tempo dal 1° di ottobre 1884 il Convitto provinciale di Benevento è mutato in Convitto nazionale, e annesso al 1° Liceo ginnasiale di Benevento, alle condizioni contenute nella citata convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-09-04;2681#art-1