Art. 3
In vigore dal 5 ott 1884
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Vicopisano e di Calci, a cui si procederà non più tardi del mese di novembre prossimo, in base alle liste elettorali debitamente riformate giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possono vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 1° settembre 1884.
UMBERTO.
Depretis.
Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-09-01;2662#art-3