Art. 1

In vigore dal 5 ott 1884
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Vedute le istanze presentate dalla maggioranza degli elettori della frazione Montemagno per ottenere la separazione dal comune di Vicopisano e l'aggregazione in quello di Calci; Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Vicopisano e di Calci in data 6 luglio e 21 novembre 1882; Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Pisa in data 5 febbraio 1884; Veduto l'art. 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A, e l' della legge 18 agosto 1870, n. 5815; Veduta la legge 30 giugno 1880, n. 5516; Abbiamo decretato e decretiamo: . A cominciare dal 1° dicembre prossimo la frazione Montemagno è distaccata dal comune di Vicopisano ed aggregata a quello di Calci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-09-01;2662#art-1

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