Art. 1
In vigore dal 5 ott 1884
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vedute le istanze presentate dalla maggioranza degli elettori della frazione Montemagno per ottenere la separazione dal comune di Vicopisano e l'aggregazione in quello di Calci;
Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Vicopisano e di Calci in data 6 luglio e 21 novembre 1882;
Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Pisa in data 5 febbraio 1884;
Veduto l'art. 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A, e l' della legge 18 agosto 1870, n. 5815;
Veduta la legge 30 giugno 1880, n. 5516;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A cominciare dal 1° dicembre prossimo la frazione Montemagno è distaccata dal comune di Vicopisano ed aggregata a quello di Calci.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-09-01;2662#art-1