Art. 2
In vigore dal 16 ott 1884
È approvato lo statuto organico composto di numero diciassette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente con che però dopo la parola beni immobili all'articolo 10 lettera E, siano aggiunte le seguenti: - salvo l'approvazione della deputazione provinciale e; - e siano aggiunte infine all'articolo 17 le altre seguenti parole: ed alle formalità volute dalla legge 3 agosto 1862.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1884.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1884
Reg. 137. Atti del Governo a f. 159. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli N. FERRACCIÙ.
DEPRETIS.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-08-21;1405#art-2