Art. 1
In vigore dal 16 ott 1884
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la domanda dell'amministrazione degli asili infantili israelitici di Roma per la erezione dei pii istituti in ente morale e l'approvazione dello statuto organico;
Considerato che la pia opera dispone di mezzi sufficienti per la sua esistenza;
Veduto il voto favorevole della deputazione provinciale emesso in seduta del 24 marzo ultimo scorso;
Veduta la legge 3 agosto 1862, e corrispondente regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Gli asili infantili israelitici di Roma sono eretti in corpo morale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-08-21;1405#art-1