Art. 3
In vigore dal 13 set 1884
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Affori ed Uniti e di Bresso, cui si procederà non più tardi del mese prossimo di ottobre in base alle liste elettorali debitamente riformate secondo il disposto della legge 20 marzo 1865, il Consiglio comunale di Affori ed Uniti continuerà nell'esercizio delle proprie attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 8 agosto 1884.
UMBERTO.
Depretis.
Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-08-08;2570#art-3