Art. 1

In vigore dal 13 set 1884
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, Visto il R. decreto 24 dicembre 1868, col quale i comuni di Bresso, Bruzzano e Dergano vennero soppressi a termini dell'art. 14 della legge comunale e riuniti a quello di Affori; Visti i ricorsi prodotti dalla gran maggioranza degli elettori amministrativi di Bresso diretti a conseguire la revoca del citato decreto Reale per vizi intrinseci; Viste le deliberazioni favorevoli ai ricorrenti emesse dal Consiglio comunale di Affori e dal Consiglio provinciale di Milano; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Viste le leggi 20 marzo 1865, allegati A e D, e 30 giugno 1880, n. 5516, Abbiamo decretato e decretiamo: . Il decreto Reale 24 dicembre 1868 è revocato solo in quanto riguarda la riunione del comune di Bresso a quello di Affori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-08-08;2570#art-1

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