Art. 3
In vigore dal 22 apr 1884
Alla associazione medesima potrà essere accordato in caso di guerra, l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come faciente parte dell'esercito.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1884.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1884
Reg. 134 Atti del Governo a f. 124. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli SAVELLI.
FERRERO.
DEL SANTO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-07;1243#art-3