Art. 1
In vigore dal 22 apr 1884
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3.ª), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'associazione italiana della Croce Rossa;
Sulla proposta dei ministri della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'associazione italiana della Croce Rossa rappresentata dal comitato centrale residente in Roma è eretta in corpo morale e viene dispensata dalla tutela ordinaria delle opere pie, rimanendo soggetta all'unica tutela e sorveglianza dei ministri della guerra e della marina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-07;1243#art-1