Art. 1

In vigore dal 22 apr 1884
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3.ª), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'associazione italiana della Croce Rossa; Sulla proposta dei ministri della guerra e della marina; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'associazione italiana della Croce Rossa rappresentata dal comitato centrale residente in Roma è eretta in corpo morale e viene dispensata dalla tutela ordinaria delle opere pie, rimanendo soggetta all'unica tutela e sorveglianza dei ministri della guerra e della marina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-07;1243#art-1

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