Art. 4

In vigore dal 7 set 1913
I membri dell'Istituto sono d'ordinario convocati una volta l'anno, o straordinariamente ogni qualvolta sia riconosciuto necessario. Alla prima convocazione essi sceglieranno dal loro seno un presidente, proporranno il programma dei lavori e nomineranno una Giunta esecutiva di tre membri. Tanto il presidente, quanto i membri della Giunta, dovranno, finché restino in ufficio, risiedere in Roma.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 19 giugno 1913, n. 975 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'art. 4 del decreto 25 novembre 1883, n. 1775 (serie 3ª), e' modificato, fissando a cinque il numero dei membri componenti la Giunta esecutiva dell'Istituto. Essi non hanno l'obbligo di risiedere in Roma".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-11-25;1775#art-4

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