Art. 4
In vigore dal 7 set 1913
I membri dell'Istituto sono d'ordinario convocati una volta l'anno, o straordinariamente ogni qualvolta sia riconosciuto necessario. Alla prima convocazione essi sceglieranno dal loro seno un presidente, proporranno il programma dei lavori e nomineranno una Giunta esecutiva di tre membri.
Tanto il presidente, quanto i membri della Giunta, dovranno, finché restino in ufficio, risiedere in Roma.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 19 giugno 1913, n. 975 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'art. 4 del decreto 25 novembre 1883, n. 1775 (serie 3ª), e' modificato, fissando a cinque il numero dei membri componenti la Giunta esecutiva dell'Istituto. Essi non hanno l'obbligo di risiedere in Roma".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-11-25;1775#art-4