Art. 2
In vigore dal 7 set 1913
L'Istituto si compone di diciotto membri, quattro dei quali nominati dal ministro dell'istruzione pubblica e gli altri quattordici delegati singolarmente da ognuna delle nove Deputazioni e dello cinque Società di storia patria qui sotto indicate:
R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le provincie delle Marche, Ancona.
R. Deputazione di storia patria negli Abruzzi, Aquila.
R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le provincie delle Romagne, Bologna.
R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le provincie toscane, Firenze.
R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le provincie modenesi, Modena.
R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le provincie parmensi, Parma.
R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per l'Umbria, Perugia.
R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le Antiche provincie e la Lombardia, Torino.
R. Deputazione veneta di storia patria, Venezia.
Società ligure di storia patria, Genova.
Società storica lombarda, Milano.
Società napoletana di storia patria, Napoli.
Società siciliana per la storia patria, Palermo.
Società romana di storia patria, Roma.
Il numero dei membri componenti l'Istituto non potrà essere accresciuto senza il voto preventivo dell'Istituto stesso raccolto in adunanza plenaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-11-25;1775#art-2