Art. 2
In vigore dal 20 lug 1883
La convenzione suddetta avrà effetto col 1° di luglio 1883.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 1883.
UMBERTO.
Genala.
Mancini.
Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-06-24;1436#art-2