Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 lug 1883
La convenzione suddetta avrà effetto col 1° di luglio 1883. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 giugno 1883. UMBERTO. Genala. Mancini. Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
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