Art. 5
In vigore dal 2 set 1883
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Pavia, di Mirabello e di Fossarmato, a cui si procederà nel mese di agosto prossimo, in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei quattro comuni di Pavia, Corpi Santi, Mirabello e Fossarmato continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1883.
UMBERTO.
Depretis.
Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 26 luglio 1883, n. 1529, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto Reale 21 giugno scorso sono rispettivamente prorogati al 1° ottobre ed al settembre prossimi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-06-21;1476#art-5