Art. 3
In vigore dal 4 ago 1883
Il territorio aggregato alla città di Pavia costituirà una frazione distinta con diritto di tener separato il patrimonio e le spese, a termini degli articoli 13 e 14 della indicata legge comunale e provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-06-21;1476#art-3