Art. 3
In vigore dal 21 giu 1883
Questo Consiglio è composto di un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria, e Commercio di cinque delegati della provincia di Padova e del direttore della Scuola.
Può essere autorizzato ad avere un suo delegato nel Consiglio qualsiasi altro Ente morale il quale contribuisca nelle spese di mantenimento della Scuola con un assegno fisso annuo non inferiore a lire mille.
I consiglieri elettivi durano in ufficio tre anni; si rinnovano per un terzo ogni anno; sono rieleggibili; fra essi il Consiglio sceglie il presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-20;1348#art-3