Art. 2
In vigore dal 21 giu 1883
La durata del corso, le materie d'insegnamento, le condizioni per l'ammissione degli alunni, il ruolo e gli assegni del personale direttivo, insegnante, tecnico inferiore e di servizio sono determinati in apposito regolamento.
Questo regolamento è approvato dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, udito il Comitato d'agricoltura ed il Consiglio d'amministrazione della Scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-20;1348#art-2