Art. 3
In vigore dal 15 giu 1883
I nuovi Consigli comunali di Buggiano e di Ponte Buggianese, e in difetto la Deputazione provinciale, nomineranno una speciale Commissione di arbitri, incaricati di determinare la misura del compenso di cui all'.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 1883.
UMBERTO.
Depretis.
Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-06;1326#art-3