Art. 1

In vigore dal 15 giu 1883
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, Viste le istanze fatte dalla maggioranza degli elettori della frazione Ponte Buggianese, per il distacco dal comune di Buggiano e la costituzione in comune distinto; Visti i voti emessi dal Consiglio comunale di Buggiano in data 23 marzo 1882, e dal Consiglio provinciale di Lucca in data 13 gennaio 1883; Viste le leggi 20 marzo 1865, allegato A, e 30 giugno 1880, numero 5516, Abbiamo decretato e decretiamo: . A cominciare dal 1° giugno 1883, la frazione di Ponte Buggianese è distaccata dal comune di Buggiano e costituita in comune separato, salvo un congruo compenso a Buggiano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1883-05-06;1326#art-1

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