Art. 11
In vigore dal 5 nov 1882
Nelle spese di mantenimento contribuiscono: il Governo con annue lire 6000, la provincia di Salerno con annue lire 4000 ed il comune di Eboli con annue lire 5000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-04;995#art-11