Art. 10

In vigore dal 5 nov 1882
Nelle spese di istituzione contribuiscono: il Governo con lire 8000, la provincia di Salerno con lire 8000, ed il comune di Eboli con lire 4000. Il comune di Eboli provvede inoltre i fabbricati e i terreni occorrenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-04;995#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo