Art. 10
In vigore dal 5 nov 1882
Nelle spese di istituzione contribuiscono: il Governo con lire 8000, la provincia di Salerno con lire 8000, ed il comune di Eboli con lire 4000.
Il comune di Eboli provvede inoltre i fabbricati e i terreni occorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-04;995#art-10