Art. 2

In vigore dal 21 apr 1881
Il predetto sacerdote Giori è dispensato dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla legge sulle opere pie, finché ritenga personalmente l'amministrazione del mentovato istituto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1881. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1881 Reg. 112 Atti del Governo a f 135. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. T. Villa. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-02-13;62#art-2

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