Art. 1

In vigore dal 21 apr 1881
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno; Vista l'istanza, in data 26 aprile 1880 del sacerdote Giulio Giori, fondatore ed amministratore dell'asilo delle pericolanti a S. Silvestro nella città di Verona, per la erezione in corpo morale del pio luogo, e per la dispensa ad esso fondatore dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla legge 3 agosto 1862 sulle opere pie, finché ne tenga personalmente l'amministrazione; Vista la relativa deliberazione della deputazione provinciale in data 22 novembre 1880; Visto che l'erigendo istituto ha già un patrimonio di lire 50,000 ed è sufficientemente soccorso dalla carità cittadina; Vista la citata legge sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo delle pericolanti fondato dal sacerdote Giulio Giori a S. Silvestro nella città di Verona è eretto in corpo morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-02-13;62#art-1

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Art. 1 Che erige in corpo morale l'asilo delle pericolanti fondato in Verona dal sacerdote Giulio Giori. — Testo vigente | Portale Normativo