Art. 1
In vigore dal 21 apr 1881
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno;
Vista l'istanza, in data 26 aprile 1880 del sacerdote Giulio Giori, fondatore ed amministratore dell'asilo delle pericolanti a S.
Silvestro nella città di Verona, per la erezione in corpo morale del pio luogo, e per la dispensa ad esso fondatore dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla legge 3 agosto 1862 sulle opere pie, finché ne tenga personalmente l'amministrazione;
Vista la relativa deliberazione della deputazione provinciale in data 22 novembre 1880;
Visto che l'erigendo istituto ha già un patrimonio di lire 50,000 ed è sufficientemente soccorso dalla carità cittadina;
Vista la citata legge sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo delle pericolanti fondato dal sacerdote Giulio Giori a S.
Silvestro nella città di Verona è eretto in corpo morale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-02-13;62#art-1