Art. 2

In vigore dal 28 dic 1878
Il nuovo comune assumerà la denominazione di Scheggia e Pascelupo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1878-11-08;4594#art-2

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Art. 2 Che sopprime il comune di Pascelupo e lo unisce a quello di Scheggia (Perugia). — Testo vigente | Portale Normativo