Art. 1

In vigore dal 28 dic 1878
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Vedute le concordi deliberazioni dei Consigli comunali di Scheggia e di Pascelupo in data 12 e 31 marzo 1878; Veduto l'art. 13 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A; Vista la legge 29 giugno 1875, n. 2612, Abbiamo decretato e decretiamo: . A cominciare dal 1° gennaio 1879 il comune di Pascelupo è soppresso, ed unito a quello di Scheggia, alle condizioni d'accordo stabilite fra le due parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1878-11-08;4594#art-1

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