Art. 2
In vigore dal 24 dic 1878
In fine del modificato articolo 33 sono aggiunte le parole: «salva per i casi contemplati dall'articolo 148 del codice di commercio, la facoltà dell'assemblea generale dei soci di eleggersi volta per volta un presidente proprio».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Milano addì 20 ottobre 1878.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 13 novembre 1878
Reg. 98 Atti del Governo a f. 6. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.
B. CAIROLI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1878-10-20;2018#art-2