Art. 1
In vigore dal 24 dic 1878
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni per due modificazioni allo statuto, adottate nelle adunanze generali del 29 marzo e del 21 aprile 1878 dagli azionisti della società anonima per azioni nominative, stabilita in Imola, col nome di Società cooperativa di lavoro per la fabbricazione di maioliche e stoviglie in Imola, col capitale nominale di lire 30,000, diviso in 600 azioni da lire 50 ciascuna e colla durata di anni 50, decorrendi dal 1° gennaio 1877;
Visto il regio decreto 1° luglio 1877, n. MDCXXXII, e lo statuto della società con esso approvato;
Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio;
Visti i regi decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727 e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Udito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, incaricato della reggenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono approvate le modificazioni agli articoli 33 e 42 dello statuto della Società cooperativa di lavoro per la fabbricazione di maioliche e stoviglie in Imola, adottate nelle predette adunanze del 29 marzo e del 21 aprile 1878, i cui verbali sono contenuti nell'atto pubblico di deposito dell'11 luglio 1878, rogato in Imola dal notaio Luigi Alvisi al n. 570 di repertorio, salvo il disposto dell'articolo seguente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1878-10-20;2018#art-1