Art. 3
In vigore dal 10 lug 1878
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Bolzaneto e Sant'Olcese, alla quale si procederà entro il mese di agosto prossimo venturo in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge 20 marzo 1865, allegato A, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1878.
UMBERTO.
G. Zanardelli.
Storico versioni
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