Art. 1
In vigore dal 10 lug 1878
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,
Veduta la domanda presentata dalla maggioranza degli elettori di Casanova, frazione del comune di Bolzaneto, per ottenere che la frazione stessa sia separata dal detto comune, ed aggregata a quello di Sant'Olcese;
Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Olcese in data 18 febbraio 1877, e quelle del Consiglio comunale di Bolzaneto in data 14 maggio e 22 ottobre 1876;
Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Genova in data 18 agosto 1876;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Veduto l'articolo 15, paragrafo 2, della legge 20 marzo 1865 allegato A;
Veduta la legge 29 giugno 1875, numero 2612,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A cominciare dal 1° settembre 1878 la frazione Casanova è distaccata dal comune di Bolzaneto ed aggregata a quello di Sant'Olcese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1878-06-06;4407#art-1