Art. 3

In vigore dal 18 gen 1878
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Fermo e Porto S. Giorgio, alla quale si procederà entro il mese di febbraio p. v., in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge 20 marzo 1865, allegato A, le attuali rappresentanze dei tre comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1877. VITTORIO EMANUELE G. Nicotera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1877-11-18;4210#art-3

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Art. 3 Col quale la parrocchia di S. Giorgio e' separata dal comune di Fermo ed aggregata a quello di Porto San Giorgio ed il comune di Torre di Palme e' soppresso ed e' unito a quello di Fermo. — Testo vigente | Portale Normativo