Art. 1
In vigore dal 18 gen 1878
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno
Vista la legge 29 giugno 1875, n. 2612;
Visto l'articolo 13 dell'altro legge 20 marzo 1865, allegato A;
Viste le dichiarazioni degli abitanti maschi e maggiori di età della parrocchia di S. Giorgio, riguardo all'aggregazione del territorio della medesima al comune di Porto S. Giorgio;
Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Fermo in data 22 novembre 1875, 12 dicembre 1876, 14 aprile e 10 ottobre 1877, del Consiglio comunale di Porto San Giorgio in data 31 ottobre 1875 e 13 gennaio 1877, e del Consiglio comunale di Torre di Palme in data 30 settembre 1877;
Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno in data 25 gennaio 1876 e 29 agosto 1877;
Sul conforme parere del Consiglio di Stato,
Abbiamo decretato e decretiamo
.
A partire dal 1° marzo 1878, la parrocchia di San Giorgio è distaccata dal comune di Fermo ed aggregata a quello di Porto S.
Giorgio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1877-11-18;4210#art-1