Art. 1

In vigore dal 18 gen 1878
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno Vista la legge 29 giugno 1875, n. 2612; Visto l'articolo 13 dell'altro legge 20 marzo 1865, allegato A; Viste le dichiarazioni degli abitanti maschi e maggiori di età della parrocchia di S. Giorgio, riguardo all'aggregazione del territorio della medesima al comune di Porto S. Giorgio; Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Fermo in data 22 novembre 1875, 12 dicembre 1876, 14 aprile e 10 ottobre 1877, del Consiglio comunale di Porto San Giorgio in data 31 ottobre 1875 e 13 gennaio 1877, e del Consiglio comunale di Torre di Palme in data 30 settembre 1877; Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno in data 25 gennaio 1876 e 29 agosto 1877; Sul conforme parere del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo . A partire dal 1° marzo 1878, la parrocchia di San Giorgio è distaccata dal comune di Fermo ed aggregata a quello di Porto S. Giorgio.
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