Art. 2
In vigore dal 27 feb 1877
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Compiano e Bedonia a cui si procederà entro il mese di marzo in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge comunale, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1877.
VITTORIO EMANUELE.
G. Nicotera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1877-01-21;3657#art-2