Art. 1
In vigore dal 27 feb 1877
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,
Veduta la domanda della maggioranza degli elettori delle frazioni Caneso, Carniglia, Chiesuola, Masante, Montarsiccio e Spora per la separazione delle frazioni medesime dal comune di Compiano e per la loro aggregazione a quello di Bedonia;
Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Compiano in data 17 aprile 1869 e del Consiglio comunale di Bedonia in data 24 febbraio 1869;
Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Parma in data 25 settembre 1869;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visto l'articolo 15, § 2 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A;
Vista la legge 29 giugno 1875, n. 2612,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A cominciare dal 1° aprile 1877 le frazioni di Caneso, Carniglia, Chiesuola, Masante, Montarsiccio e Spora sono distaccate dal comune di Compiano ed unite a quello di Bedonia.
I limiti territoriali delle suddette sei frazioni sono quelli risultanti dalla pianta topografica redatta dal perito geometra A.
Mazzoni in data 24 marzo 1870, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal Ministro proponente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1877-01-21;3657#art-1