Art. 2

In vigore dal 26 dic 1876
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Gonzaga, Pegognaga e Moglia, cui si procederà non più tardi del mese di gennaio prossimo in base alle liste elettorali debitamente riformate secondo il disposto dalla citata legge 20 marzo 1865, l'attuale rappresentanza comunale di Gonzaga continuerà nello esercizio delle sue attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Data a Roma, addì 5 novembre 1876. VITTORIO EMANUELE. G. Nicotera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-11-05;3528#art-2

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