Art. 2
In vigore dal 26 dic 1876
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Casarza e Nè, a cui si procederà non più tardi del mese di gennaio 1877, in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge comunale, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere determinazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 3 ottobre 1876.
VITTORIO EMANUELE.
G. Nicotera.
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