Art. 2
In vigore dal 16 apr 1876
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Montaione e Castelfiorentino, a cui si procederà non più tardi del mese di agosto 1876, in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge comunale, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nello esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1876.
VITTORIO EMANUELE.
G. Cantelli.
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