Art. 1

In vigore dal 16 apr 1876
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Veduta la domanda della maggioranza degli elettori delle frazioni di Castelnuovo e Coiano per la separazione di esse dal comune di Montaione e per la loro aggregazione a quello di Castelfiorentino; Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Castelfiorentino in data 30 giugno 1874, e del Consiglio comunale di Montaione in data 29 aprile e 4 agosto 1874, e 8 marzo 1875; Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Firenze in data primo marzo 1875; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visto l'articolo 15, § 2° della legge comunale e provinciale in data 20 marzo 1865; Vista la legge 29 giugno 1875, n. 2612 Abbiamo decretato e decretiamo: . A cominciare dal primo settembre 1876 le frazioni di Castelnnovo e Coiano sono distaccate dal comune di Montaione e unite a quello di Castelfiorentino, con obbligo però a questo ultimo comune di concorrere alla estinzione delle passività contratte da quello di Montaione, nella proporzione che sarà riconosciuta giusta, sentiti i Consigli dei due comuni. I confini dei comuni di Montaione e Castelfiorentino sono rispettivamente diminuiti ed aumentati della porzione di territorio risultante dalla pianta topografica redatta dall'ingegnere-capo dell'ufficio tecnico della provincia di Firenze, in data 27 gennaio 1875, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal Ministro proponente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-03-05;3025#art-1

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