Art. 2
In vigore dal 19 ott 1875
Nell'articolo 42 dello statuto della società, che enumera le competenze dell'adunanza generale, al paragrafo segnato di lettera F è sostituito il seguente:
«F) Pronunciare lo scioglimento della società, il quale potrà aver luogo quando il capitale sociale sia ridotto di un terzo, dietro le risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo.»
In aggiunta a quanto è disposto coll'articolo 49 dello stesso statuto della società l'adunanza generale dei soci, nei casi previsti dall'articolo 148 del codice di commercio, potrà eleggersi volta per volta un presidente proprio.
In deroga al disposto coll'articolo 52 del detto statuto sarà necessaria la presenza di otto componenti il consiglio di amministrazione per renderne legali le adunanze. Pur tuttavia anche cinque, purchè concordi nel voto, potranno deliberare validamente.
La società dovrà pubblicare, appena approvato dalla adunanza generale, il rendiconto annuale, e trasmetterne copia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 5 settembre 1875.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1875
Vol. 83 Atti del Governo a c. 37. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani.
G. Finali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-09-05;1111#art-2