Art. 1
In vigore dal 19 ott 1875
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione presa, per la proroga della durata sociale dai 30 ai 50 anni e per la riforma dello statuto, in assemblea generale del 18 aprile 1875 dagli azionisti della società cooperativa di credito, anonima per azioni nominative, sedente in Crema col nome di Banca popolare agricola di mutuo credito del circondario di Crema, e col capitale di lire 150,000 diviso in n. 3,000 azioni da lire 50 ciascuna;
Visto lo statuto di detta società e i regi decreti che la riguardano del 4 agosto 1870, n. MMCCCCXXVII, 12 dicembre 1872, n. CCCCLXXVIII, e del 14 giugno 1874, n. DCCCLXXXVII;
Visto il titolo VII, libro I, del codice di commercio;
Visti i reali decreti 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;
Sentito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvata la proroga della durata della banca popolare agricola di mutuo credito del circondario di Crema dai 30 ai 50 anni decorrendi dal 4 agosto 1870, ed è approvato, salvo il disposto col seguente , il nuovo statuto della società quale è inserto nell'atto pubblico di deposito del dì 11 maggio 1875, rogato in Crema Luigi Meneghezzi al n. 6027 di repertorio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-09-05;1111#art-1