Art. 2

In vigore dal 17 lug 1873
Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Barano d'Ischia, cui si procederà a cura del Prefetto della Provincia entro il mese di agosto 1873, in base alle attuali liste elettorali amministrative debitamente riformate a forma di Legge, le attuali Rappresentanze dei due Comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 8 giugno 1873. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1873 Vol. 70 Atti del Governo a c. 11. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. G. Lanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1873-06-08;1427#art-2

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Art. 2 Che sopprime il Comune di Testaccio d'Ischia, e lo unisce a quello di Barano d'Ischia in Provincia di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo